21 Gennaio 2026
Rinnovo del CCNL Metalmeccanici: tutte le principali novità dell’accordo 2025–2028
Lo scorso 22 novembre è stata firmata l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Metalmeccanici (Industria) che interessa circa un milione e mezzo di lavoratori del settore metalmeccanico ed avrà valenza fino al 30 giugno 2028.
Il rinnovo introdurrà importanti novità economiche e normative, orientate a migliorare la tutela dei lavoratori, contrastare il precariato e sostenere il welfare.
Di seguito si riportano gli aspetti principali di interesse aziendale.
RETRIBUZIONE
Il nuovo contratto prevede un
incremento economico complessivo, calcolato su un livello medio C3, di € 205,32 lordi suddiviso in più tranche:
- € 27,70 già erogati dal 1° giugno 2025;
- € 53,17 dal 1° giugno 2026;
- € 59,58 dal 1° giugno 2027;
- € 64,87 dal 1° giugno 2028.
Resta confermata la regola, introdotta dal 2017, che consente
l’assorbibilità degli aumenti dei minimi tabellari nei superminimi individuali, salvo espressa clausola di non assorbibilità.
WELFARE
A decorrere dal 2026, è stato previsto l’aumento dell’importo annuo dei flexible benefits dagli attuali € 200 a € 250 per ciascun dipendente. Tali cifre dovranno essere rese disponibili dai datori di lavoro entro il mese di febbraio, per l’annualità 2026, e successivamente, entro il 1° giugno di ogni anno e saranno utilizzabili fino al 31 maggio successivo.
Il lavoratore potrà inoltre optare, secondo le modalità previste dai Fondi, per la destinazione dell’importo a:
- Fondo Cometa (previdenza complementare)
- Fondo Metasalute (assistenza sanitaria integrativa)
CONTRATTO A TERMINE
Al fine di favorire la riduzione del lavoro precario all’interno del settore, dal
1° gennaio 2027 entrerà in vigore una nuova disciplina per l’apposizione di termine ai contratti di lavoro subordinato. In particolare, per attivare o prorogare contratti
oltre i 12 mesi e fino ai 24 mesi, l’azienda dovrà aver proceduto alla
stabilizzazione a tempo indeterminato di un numero di lavoratori pari almeno al
20% dei tempi determinati cessati nell’anno civile precedente.
MALATTIA
Al fine di un orientamento volto a migliorare la tutela dei lavoratori, in applicazione della Legge n. 106/2025, dal 1° gennaio 2026 saranno previste ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per i lavoratori, oppure per i genitori di minorenni, affetti da patologie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento. Tali permessi potranno essere utilizzati, previa prescrizione medica, per effettuare:
- visite mediche;
- esami strumentali;
- analisi cliniche;
- cure frequenti.
In aggiunta a quanto sopra, i medesimi soggetti indicati, potranno fruire di un periodo di congedo non retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
CONGEDO PARENTALE
In tema di sostegno alla genitorialità, il rinnovo del CCNL prevede l’introduzione, dal 1° gennaio 2026, di 3 giorni di permesso annui per le malattie dei figli fino a 4 anni di età per i quali è riconosciuta a carico azienda un’indennità pari all’80% del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato.
Al fine di usufruire di tali permessi, il lavoratore deve avvisare il datore di lavoro dell’assenza tempestivamente e comunque entro 2 ore dall’inizio del turno di lavoro e presentare la relativa certificazione della malattia del figlio entro 2 giorni lavorativi dall’inizio dell’assenza.
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